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Per Aspera Ad Veritatem n.5
Senato della Repubblica - XII LEGISLATURA

Disegno di legge n. 812 "Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato", d'iniziativa del senatore Ramponi





(*) La proposta di legge presentata dal Sen. Ramponi muove dalla necessità di una più incisiva attività di controllo da parte del Parlamento, e di una chiara definizione dei rapporti tra personale e attività dei servizi segreti e la magistratura, di una più chiara e precisa indicazione delle responsabilità di gestione economica e di spese, di una migliore definizione di competenza dei due Servizi, di una organizzazione che ne assicuri il controllo ed il coordinamento e infine di una maggiore chiarezza, sicurezza e tutela dell'operato degli appartenenti agli enti informativi.
Inoltre, la proposta in esame:
a) lascia invariata l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'alta direzione, della responsabilità politica generale e della titolarità della tutela e dell'apposizione del segreto di Stato;
b) individua nel Consiglio dei Ministri la struttura di Governo che costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli indirizzi generali e per gli obiettivi fondamentali della politica informativa per la sicurezza e la sede di informazione per tutti i Ministri sull'evoluzione della situazione generale;
c) rispetto alla legge precedente sposta nell'ambito del Consiglio dei Ministri quanto prima era attribuito ad un organo particolare, il CIIS (Comitato interministeriale per le informazioni e per la sicurezza), del quale facevano parte solo alcuni Ministri.
Viene pertanto istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza, con la finalità di realizzare l'unitarietà della struttura; attribuisce la guida ed il coordinamento ed il controllo ad una autorità politica (Sottosegretario alle informazioni per la sicurezza );
d) basa la sua articolazione operativa su due organismi di intelligence competenti ed operanti per l'attività di informazione nei confronti delle minacce, uno all'interno ed uno all'esterno del territorio nazionale (soluzione verticale).


Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

Comunicato alla Presidenza l'8 settembre 1994

Onorevoli Senatori - Le competenze, l'organizzazione e le modalità operative dell'attività informativa per la sicurezza in Italia sono regolate dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Il mutato quadro di situazione interno ed internazionale, obiettivamente impone una nuova scrittura della legge che, emanata nel 1977, vede oggi completamente cambiato il contesto che ne aveva ispirato i fondamentali concetti di base, dai quali derivano logicamente lo spirito e la struttura normativa.
Il quadro degli equilibri internazionali è oggi sostanzialmente diverso, ed è completamente diversa anche la situazione interna dello Stato.
Mentre alcune minacce si sono attenuate o hanno mutato la loro possibilità di esplicazione, altre completamente nuove appaiono all'orizzonte o sono già pesantemente attive.
Quella portata dalla criminalità organizzata nazionale e internazionale nel traffico e vendita di stupefacenti, di armi di materiale fissile e di quant'altro possa portare grave danno alla pace ed alla stabilità internazionale, o al sicuro progresso delle Società.
Quella della proliferazione di materiali, mezzi e conoscenze in campo nucleare chimico, batteriologico ed in quello vettoriale per il lancio degli ordigni, che può mettere nelle mani di organizzazioni o di Governi a rischio mezzi tremendi di distruzione o anche di semplice ricatto.
Quelle nel settore economico e finanziario che, grazie al reimpiego delle enormi disponibilità finanziarie da parte della malavita organizzata, possono finire per inquinare e controllare il sistema ponendolo in mani irresponsabili e criminali.
Quelle nel settore dell'informazione multimediale, della sicurezza ecologica e altre.
Nel contempo sono rimaste immanenti minacce già esistenti, come quella del terrorismo ma con connotazioni completamente diverse, anche per il progressivo aumento della cosmopoliticità della società italiana, quella dello spionaggio, anche lei mutata e orientata al campo tecnologico d'avanguardia di tutti i settori, più che concentrata su quello militare, che ha assunto altro tipo di possibile eventualità.
Inoltre nel periodo di giurisdizione della legge in vigore è emersa la necessità di una migliore e più incisiva attività di controllo da parte del Parlamento, e di una chiara definizione dei rapporti tra personale e attività dei Servizi segreti e la Magistratura, di una più chiara e precisa indicazione delle responsabilità di gestione economica e di spesa, di una migliore definizione di competenza dei due Servizi, di una organizzazione che ne assicuri il controllo ed il coordinamento e infine di una maggiore chiarezza, sicurezza e tutela dell'operato degli appartenenti agli enti informativi.
Queste sono in stretta sintesi le ragioni che inducono alla messa a punto di un disegno di legge sui Servizi di informazione, naturalmente aperto ad eventuali integrazioni o correzioni migliorative.
Esso:
a) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e la titolarità della tutela e dell'apposizione del segreto di Stato. Non innova rispetto a quanto stabilito in precedenza;
b) individua nel Consiglio dei ministri la struttura di Governo che costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli indirizzi generali e per gli obiettivi fondamentali della politica informativa per la sicurezza e la sede di informazione per tutti i Ministri sull'evoluzione della situazione generale;
c) rispetto alla legge precedente sposta nell'ambito del Consiglio dei Ministri quanto prima era attribuito ad un organo particolare, il CIIS (Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza), del quale facevano parte solo alcuni Ministri.
L'innovazione deriva dalla considerazione che il nuovo quadro di situazione nazionale e internazionale presenta una globalità in termini di potenziali minacce, tali da poter interessare nel loro sviluppo tutto lo scibile dei diversi settori di attività dello Stato, con connessioni ed interazioni continue.
Pare quindi corretto individuare nel Consiglio dei ministri, la sede d'origine del processo di impostazione delle linee fondamentali della politica di informazione e di arrivo dei principali elementi di sintesi dell'attività di ricerca.
Ritengo inoltre opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che nella legge precedente si è sempre parlato di informazione e sicurezza, unendo in un tutt'uno le due entità quasi che la competenza di entrambe risalisse ai Servizi segreti.
In questo modo si è commesso un errore concettuale che ha finito per dar luogo nella cultura e nella conoscenza dell'opinione pubblica generale, alla errata convinzione che la responsabilità e l'attività di ricerca informativa e la responsabilità e attività di mantenimento della sicurezza si identificassero.
Esiste indubbiamente, ed è assolutamente necessaria, una strettissima interrelazione tra le due attività, operando la prima per fornire tutti gli elementi necessari e indispensabili all'azione della seconda, ma azioni, procedimenti e responsabilità e strutture interessate sono distinti e diversi e trovano il loro luogo dei punti unitario in termini di responsabilità indirizzo, guida e controllo nel Presidente del Consiglio dei ministri.
Ecco perché nel disegno di legge all'articolo 1 al Presidente del consiglio dei ministri si attribuisce l'alta direzione e la responsabilità politica dell'informazione e della sicurezza, mentre a partire dall'articolo 2 nel trattare di responsabilità, competenze, ordinamento e procedimenti riferiti all'attività di intelligence, si parla sempre di informazione per la sicurezza e non di informazione e sicurezza, a differenza di quanto detto nella legge in vigore.
Istituisce un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzando l'unitarietà della struttura, ne affida la guida, il coordinamento e il controllo ad una autorità politica (Sottosegretario all'informazione per la sicurezza) che assolve alla sua funzione con l'ausilio di un Comitato Esecutivo per l'attività di guida, coordinamento e controllo e di una Unità Centrale per la conoscenza in tempo reale dell'evolversi della situazione informativa.
Basa la sua articolazione operativa su due servizi organismi di intelligence competenti e operanti per l'attività di informazione nei confronti delle minacce, uno all'interno ed uno all'esterno del territorio nazionale.
Per la ripartizione delle competenze tra i due Servizi: tra una soluzione di ripartizione verticale (assegnazione a ciascuno di diversi tipi di minaccia: terroristica, criminale, militare, ambientale, economica eccetera) o una soluzione di ripartizione areale (interna, esterna), si è preferita la seconda, in questo modo allineandosi alla soluzione adottata da quasi tutti gli Stati omologhi per livello ed organizzazione politico sociale.
La interrelazione sia sul piano verticale sia su quello orizzontale tra le diverse minacce e le aree di loro sviluppo è comunque stata presa in seria considerazione ed al Comitato Esecutivo è stato affidato il compito del coordinamento delle iniziative e delle competenze contingenti in funzione della situazione e del suo evolversi.
Inoltre, la ripartizione per area presenta il vantaggio di una maggiore elasticità, consentendo di affidare, senza problemi normativi, a ciascun servizio, per l'area di competenza, qualsiasi nuova minaccia dovesse emergere in futuro.
A questo proposito il disegno di legge:
a) innova, rispetto alla legge in atto istituendo presso la Corte di cassazione un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni su richiesta del Sottosegretario all'informazione all'attuazione - in sede di attività di ricerca informativa - di intercettazioni, apertura di corrispondenza, sequestro temporaneo di documentazione, perquisizioni, eccetera nei confronti di cittadini italiani. E' questa una novità, ritenuta quanto mai opportuna che, per talune procedure particolari, necessarie per lo svolgimento di azioni incisive e penetranti, assicura garanzia ai cittadini e corretta copertura agli operatori dell'intelligence;
b) istituisce un Comitato di controllo per i Servizi (peraltro già esistente). Rispetto alla precedente configurazione innova stabilendo per legge che la presidenza del Comitato compete alla componente politica all'opposizione e include tra le funzioni del Comitato anche il parere sui bilanci preventivi e consultivi di spesa, e sui regolamenti attuativi dell'ordinamento della struttura e della tutela del segreto.
Le due novità paiono molto opportune e significative.
Una consente un controllo puntuale del Parlamento nei confronti degli elementi di base: organizzativi, operativi e finanziari dell'attività di intelligence, l'altra, affidando all'opposizione la presidenza della Commissione di controllo, consente, nel modo a mio parere più corretto in termini democratici, il controllo preciso e responsabile nei confronti dell'attività della maggioranza di Governo, da parte dell'opposizione.
Inoltre il disegno di legge:
a) definisce con chiarezza i procedimenti d'azione degli agenti, le modalità di autorizzazione e copertura e le responsabilità;
b) assicura il coordinamento e il controllo della attività di intelligence svolta per scopi particolari di settore da qualsiasi altro ente dell'Amministrazione statale;
c) stabilisce con chiarezza: competenza e responsabilità per la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi, per le autorizzazioni di spesa, la gestione e la conservazione della documentazione.
Come detto nel corso della presentazione il disegno di legge si propone di mettere a punto una legislazione di base per l'attività dei Servizi Segreti italiani, adeguata alla nuova realtà e capace di mantenere buona validità nei confronti degli sviluppi di situazione del prevedibile futuro.
Si propone inoltre di recepire sul piano normativo tutti i miglioramenti e gli adeguamenti suggeriti dall'esperienza degli ultimi anni.
Rimane aperta ogni possibilità di integrazione che porti ad un complessivo miglioramento della propria funzione.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
(Attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all'apposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art. 2
(Attribuzione del Consiglio dei ministri)
1. Il Consiglio dei ministri:
a) costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Deve essere costantemente informato dell'evoluzione della situazione generale;
b) esprime il proprio parere sulla nomina del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza, dei direttori generali dei due servizi e dell'Unità Centrale;
c) esamina e formula proposte sui bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all'articolo 3.

Art. 3
(Dipartimento dell'informazione per la sicurezza)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, retto da un Sottosegretario, con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività d'informazione per la sicurezza dello Stato.
2. Il Dipartimento è costituito da:
a) un Comitato Esecutivo di guida e coordinamento;
b) una Unità Centrale;
c) un Servizio informativo per l'interno;
d) un Servizio informativo per l'estero.
3. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 13.

Art. 4
(Compiti e attribuzioni del Sottosegretario all'informazione)
1. Il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza dello Stato:
a) è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri;
b) guida e coordina l'attività del dipartimento secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;
c) presiede il Comitato Esecutivo;
d) tiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri sull'evolversi della situazione informativa;
e) garantisce il flusso delle informazioni di specifico interesse ai responsabili dei Ministeri competenti;
f) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il bilancio di previsione e il consuntivo di spesa;
g) trasmette al Comitato parlamentare di controllo dei servizi i documenti di cui alla lettera f) una volta approvati.

Art. 5
(Compiti, attribuzione e composizione del Comitato Esecutivo)
1. Il Comitato Esecutivo è la sede di definizione:
a) del quadro di situazione generale e del suo controllo;
b) delle linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;
c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa;
d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie, alle infrastrutture;
e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato;
f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;
g) delle operazioni di rilievo condotte dai due Servizi di cui all'articolo 3.
2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Sottosegretario all'informazione ed è composto dai direttori dei due Servizi e dal direttore dell'Unità Centrale con funzione di membro e segretario.

Art. 6
(Compiti, attribuzioni dell'Unità Centrale)
1. L'Unità centrale (UC):
a) è l'organo di supporto alla attività del Comitato Esecutivo di guida e controllo;
b) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dai servizi di informazione;
c) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;
d) costituisce ente di guida, coordinamento e controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;
e) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;
f) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del Segreto di Stato.
2. L'UC è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri su proposta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza che assume anche l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza.

Art. 7
(Compiti e attribuzione del servizio informativo per l'interno)
1. Il Servizio informativo per l'interno (SII) assolve all'interno del territorio nazionale a tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia. Quando ce ne sia la necessità, riconosciuta in sede di Comitato Esecutivo, il Servizio può svolgere di volta in volta attività all'esterno del territorio nazionale sempre in concorso con il Servizio informativo per l'estero.
2. Il direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il consiglio dei ministri su proposta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza. Gli altri funzionari del Servizio indicati nelle disposizioni sull'ordinamento, sono nominati dal Sottosegretario all'informazione per la sicurezza su proposta del Comitato Esecutivo.
3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del Servizio secondo le direttive definite in sede di Comitato Esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza sugli avvenimenti di rilievo informativo ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla UC. Assicura il collegamento con il Servizio per l'estero in tutti i diversi settori di minaccia.

Art. 8
(Compiti e attribuzioni del Servizio informativo per l'estero)
1. Il Servizio informativo per l'estero (SIE) assolve, fuori dai confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di Comitato Esecutivo, il Servizio può svolgere di volta in volta anche attività all'interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SII.
2. Il direttore del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri su proposta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza. Gli altri funzionari del Servizio, indicati nelle disposizioni sull'ordinamento, sono nominati dal Sottosegretario all'informazione per la sicurezza su proposta del Comitato Esecutivo.
3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del Servizio secondo le direttive definite in sede di Comitato Esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla UC. Assicura il collegamento con il SII in tutti i diversi settori di minaccia.

Art. 9
(Assunzione, stato, compiti e attribuzioni del personale)
1. Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 7 e 8 e dell'Unità Centrale di cui all'articolo 6, è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente.
2. Il SII e il SIE possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.
3. Non possono appartenere in modo organico e saltuario all'Unità Centrale e ai Servizi persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.
4. La consistenza dell'organico dell'Unità Centrale e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi all'assunzione del personale e rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Unità Centrale e dei Servizi non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.


Art. 10
(Modalità operative e rapporti con l'autorità giudiziaria)
1. Gli appartenenti all'Unità Centrale e ai Servizi non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza all'Unità Centrale e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In caso di necessità per l'assolvimento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi, su richiesta del Sottosegretario all'informazione e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, in via temporanea possono essere conferite la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza.
3. I direttori dei Servizi, previa autorizzazione del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza e della Corte di cassazione possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche sotto identità diverse da quelle reali.
4. Gli appartenenti ai Servizi di cui agli articoli 7 e 8 possono, nell'espletamento delle attività d'istituto, chiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso con il consenso dell'interessato.
5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti ai Servizi Segreti possono procedere a:
a) intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione;
b) sequestro temporaneo e apertura di corrispondenza;
c) sequestro temporaneo di atti presso enti finanziari per acquisizione di documentazione o copia;
d) perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni generali, per acquisire qualunque forma di documentazione utile ai fini della informazione per la sicurezza; dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, su richiesta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
6. In relazione alle attività di cui al comma 5, nell'ambito della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione è costituito un gruppo di tre magistrati per le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di collegamento con l'autorità giudiziaria il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza può dare l'autorizzazione, dandone comunicazione entro ventiquattro ore alla stessa autorità.
7. I direttori dei Servizi hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento dell'obbligo di cui sopra può essere ritardato, su disposizione del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il proseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.
8. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono, contestualmente al Sottosegretario all'informazione per la sicurezza.
9. Gli agenti dei Servizi possono essere chiamati a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.
10. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono favorire ogni possibile cooperazione agli agenti dei servizi.
11. L'Unità Centrale, il SII e il SIE possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza, i Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.
12. Il SIE e il SII, debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza, regolata e coordinata in sede di Comitato Esecutivo.
13. Nessuna attività comunque idonea all'acquisizione d'informazioni per la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
14. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel presente articolo è tenuto al segreto di Stato.

Art. 11
(Norme finanziarie)
1. Le spese relative al Dipartimento all'informazione per la sicurezza sono iscritte in apposita rubrica, denominata: "Spese per l'informazione per la sicurezza" nello Stato di previsione del Ministero del tesoro.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario per la sicurezza all'informazione, sentito il parere del Consiglio dei ministri, determina l'entità dell'assegnazione complessiva e la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e nell'ambito di ciascuno la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio preventivo predisposto dal Comitato Esecutivo. Richiede il parere del Comitato parlamentare di controllo.
3. L'ammontare dell'assegnazione, una volta definito, viene iscritto, nella previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartito tra l'Unità Centrale ed i due Servizi.
4. Il Ministro del tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.
5. Per la gestione dei fondi ordinari, il criterio informatore delle spese si ispira ai principi fissati dal regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento approvato con regio-decreto del 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I limiti di somma dei funzionari del Dipartimento, per autorizzare impegni di spesa, sono quelli fissati per i dirigenti dello Stato, purché delegati a tali funzioni; per importi superiori è competente il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza.
6. Per la gestione dei fondi riservati:
a) per le spese effettuate in attuazione dei programmi di potenziamento o di mantenimento e funzionamento del Dipartimento già indicate nel bilancio preventivo di spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi ordinari;
b) per le spese riferite ad attività operativa, ogni spesa di importo eccedente la cifra di 50 milioni deve essere approvata dal Sottosegretario all'informazione per la sicurezza.
7. Tutta la documentazione deve comunque essere conservata ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del programma o di sviluppo e compimento dell'atto operativo cui si riferisce.

Art. 12
(Tutela del segreto di Stato)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri compete l'alta direzione e la responsabilità politica della tutela del segreto di Stato.
2. Egli presiede l'Organizzazione nazionale per la sicurezza, emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto, controlla l'applicazione delle direttive e dei regolamenti di cui al comma 5.
3. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende:
a) l'Autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore dell'Unità Centrale;
b) l'Ufficio centrale per la sicurezza nell'ambito dell'Unità Centrale.
4. Gli Uffici per la sicurezza presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessario, anche presso enti privati, che esercitano attività interessate alla tutela del segreto.
5. L'ordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabilite con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 13
(Comitato parlamentare di controllo)
1. E' istituito un Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato è costituito da un presidente che deve essere espresso dalla componente politica all'opposizione e da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.
3. Il Comitato:
a) esercita il controllo sulla applicazione della presente legge;
b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche per l'informazione e sulla loro attuazione;
c) esprime parere preventivo sull'emanazione del regolamento per l'ordinamento del Dipartimento di cui all'articolo 3;
d) esprime parere preventivo sui bilanci, preventivi e consuntivi di spesa.
4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
5. Il Comitato può richiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza e, su sua autorizzazione, i direttori dei Servizi.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi precedenti.
7. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare ritenga, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che l'apposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
8. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
9. Gli atti del Comitato, anche se riguardino materie normalmente non tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere compreso il presidente del Comitato stesso.

Art. 14
(Coordinamento dell'attività informativa)
1. Al fine di consentire che il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza assicuri il coordinamento dell'intera attività informativa dello Stato, ogni organo od istituzione dello Stato destinato a svolgere, per fini istituzionali di settore, attività informativa, deve:
a) comunicare al Dipartimento compito e struttura e modalità operativa della propria organizzazione;
b) mantenere costante collegamento con interlocutori del Dipartimento all'uopo designati.

Art. 15
(Applicazione della legge e disposizioni transitorie)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge si procede alla nomina del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza e alla nomina dei direttori dell'Unità Centrale e dei due Servizi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica emana il regolamento per la sua attuazione con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio sentito il Comitato parla-mentare di cui all'articolo 13.
3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e gli articoli 18 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge. Le nuove disposizioni dovranno essere tempestivamente emanate dagli organi competenti.
5. La transizione dall'ordinamento attuale a quello previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, avverrà progressivamente sotto la responsabilità, la guida ed il coordinamento del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza. Tale trasformazione deve concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno e internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


(*) Sintesi redazionale.

© AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA